IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista  la  legge  25 gennaio  1994,  n.  70, recante norme per la
semplificazione  degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di  sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema di
ecogestione e di audit ambientale, ed in particolare:
      l'art.  1, comma 2, che prevede che il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  adotta,  con  proprio  decreto,  il  modello  unico di
dichiarazione   sostitutiva   degli  obblighi  di  dichiarazione,  di
comunicazione,  di denuncia o di notificazione in materia ambientale,
sanitaria  e  di  sicurezza  pubblica da individuarsi con decreto del
Presidente  della  Repubblica  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge  23 agosto  1988,  n. 400;       l'art. 6, secondo il quale, in
sede  di  prima  attuazione,  tale  modello unico di dichiarazione e'
adottato  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
riferimento  agli  obblighi  di  dichiarazione,  di comunicazione, di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative  norme  di  attuazione  di  cui alla tabella A allegata alla
medesima legge;
      l'art.  2,  in  base  al  quale  il  predetto  modello unico di
dichiarazione  e'  presentato  alla  camera  di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  competente per territorio che provvede a
trasmetterlo  alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva
competenza;
    Vista   la   legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il
riordinamento  delle  camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura,   nonche'   le   disposizioni  del  decreto  legislativo
12 febbraio   1993,   n.   39,  in  materia  di  sistemi  informativi
automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche  ed, in particolare,
l'art.  2 di detto decreto concernente la previsione secondo la quale
gli  atti  amministrativi sono di norma predisposti tramite i sistemi
informativi   automatizzati   e   la   determinazione  delle  cautele
necessarie  per la validita' delle connesse operazioni di immissione,
riproduzione   e   trasmissione   di   dati   e   documenti,  nonche'
l'individuazione delle relative responsabilita';
    Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, e sue
successive    modifiche   ed   integrazioni,   nonche'   i   relativi
provvedimenti   di  attuazione,  concernenti  i  rifiuti,  i  rifiuti
pericolosi, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi;
    Vista  la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi
in campo ambientale;
    Vista  la  decisione  della  Commissione 2000/532/CE del 3 maggio
2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L   226   del   6 settembre  2000,  e  sue  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  i  codici  del  nuovo  catalogo  europeo  dei
rifiuti;
    Vista  la  direttiva  9 aprile  2002,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  108  del  10 maggio  2002,  supplemento ordinario, del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio d'intesa con i
Ministri  delle  attivita' produttive, della salute e delle politiche
agricole  e  forestali,  recante  indicazioni per la corretta e piena
applicazione   del   regolamento   comunitario   n.  2557/2001  sulle
spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
    Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n. 372, recante
l'attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento ed, in particolare:
      l'art.  10,  comma  1, che prevede l'invio da parte dei gestori
degli  impianti  in  esercizio  di  cui  all'allegato  I dello stesso
decreto  legislativo n. 372/1999 di una comunicazione inerente i dati
caratteristici  relativi  alle  emissioni  in aria, acqua e suolo, ai
fini  della costituzione dell'inventario delle principali emissioni e
loro  fonti;        l'art.  10,  comma 2, che prevede che i dati e il
formato  della  medesima comunicazione sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  in  data  23 novembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  13 febbraio  2002,  n.  37,  supplemento  ordinario,  come
modificato  dal  decreto  26 aprile  2002,  con  il  quale sono stati
definiti i dati, il formato e le modalita' della comunicazione di cui
all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 372/1999;
    Visti  in particolare l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo
n.  372/1999,  e  l'art. 6, comma 1, del decreto 23 novembre 2001, in
base  ai  quali  le  procedure di comunicazione e di trasmissione dei
dati di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
372/1999  sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione
delle stesse al modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70;
    Visto  l'art.  15,  comma  2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
relative norme di attuazione;
    Visto l'art. 7, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni in materia di
documentazione amministrativa;
    Visto   il   decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,  di
attuazione della direttiva 1999/93/CE per la firma elettronica;
    Visto  il proprio decreto in data 31 marzo 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  14 aprile  1999,  n.  86, supplemento ordinario,
recante  approvazione  del  modello unico di dichiarazione in materia
ambientale,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta
Ufficiale del 14 aprile 1999, n. 86;
    Considerata  l'esigenza  di  aggiornare  ai  sensi delle suddette
norme  il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70;
    Valutata  l'esigenza  di  semplificare  gli adempimenti derivanti
dagli obblighi di dichiarazione;
    Considerata,  altresi',  l'esigenza  di  chiarire le modalita' di
assolvimento  degli  obblighi  di  dichiarazione  e  di comunicazione
annuale  in  materia di rifiuti prodotti e gestiti in presenza di una
normativa  di riferimento mutata nel corso degli ultimi anni, nonche'
le  modalita'  di  assolvimento  degli obblighi di dichiarazione e di
comunicazione annuale in materia di emissioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.

    1.  Il  modello  di dichiarazione allegato al proprio decreto del
31 marzo  1999, con le relative istruzioni, e' sostituito dal modello
e dalle istruzioni allegate al presente decreto.
    2.  Il  modello adottato con il presente decreto sara' utilizzato
per  le  dichiarazioni  da  presentare,  entro il 30 aprile 2003, con
riferimento all'anno 2002, da parte dei soggetti interessati.
    3.  La  trasmissione  del  modello  di  cui  al  comma 1 comporta
l'adempimento  dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 10, comma
1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.